DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ogni aspetto del contratto è interamente disciplinato in via esclusiva dalla legge italiana, che ne regola la conclusione, l’esecuzione, l’interpretazione e la cessazione dal punto di vista sostanziale. Tutte le controversie che possono insorgere in merito all’interpretazione od esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto sono regolate in via esclusiva dalla legge processuale italiana. In caso di accettazione da parte di ICS Technologies S.r.l. delle condizioni di acquisto del cliente, la clausola sulla applicazione della legge italiana non potrà essere derogata e la predetta accettazione è da intendersi con esclusione di ogni accordo che dovesse comportare la regolamentazione del contratto dal punto di vista sostanziale e processuale da parte di una legge diversa da quella italiana. La Convenzione di Vienna del 1980 sulle vendite internazionali si applica per quanto non derogato dalle condizioni generali di vendita.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il cliente acquirente dichiara di avere letto e di approvare le Condizioni Generali di Vendita, qui di seguito riportate
1 DEFINIZIONI
Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita da parte di ICS Technologies S.r.l. di beni e/o prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti non consumatori. Ogni singolo contratto e/o offerta di vendita è regolato dalle presenti condizioni generali di vendita, fatta eccezione per le deroghe eventualmente ed espressamente indicate nel contratto e/o accordo e/o ordine di vendita proveniente da ICS Technologies S.r.l. ad accettato dal Cliente. Inoltre, eventuali condizioni di vendita previste nel contratto e/o offerta di vendita difformi rispetto alle presenti condizioni generali prevarranno su queste ultime. È esclusa l’inderogabile applicazione della legge italiana al contratto dal punto di vista sostanziale e processuale.
- Beni/Prodotti/Servizi: indicano materiali, e/o prodotti, e/o servizi così come specificato nel contratto e/o accordo e/o ordine di vendita, in sue parti o allegati.
- Venditore: Indica ICS Technologies S.r.l.
- Cliente: indica qualunque persona, ditta o organizzazione che commissiona al Venditore Beni/Prodotti/Servizi
- Offerta: indica il preventivo, comprensivo di allegati tecnici o specifiche tecniche, elaborato dal Venditore su richiesta del Cliente.
2 OFFERTE – CONTRATTO
Le offerte di ICS Technologies S.r.l. non costituiscono impegno contrattuale. Il contratto di vendita si perfeziona in ogni suo aspetto nel momento in cui ICS Technologies S.r.l. riceve conferma per iscritto della accettazione della proposta da parte del Cliente nel termine di validità della proposta. Non sono ammesse modifiche in forma non scritta.
3 PREZZI
Se non altrimenti dichiarato nell’offerta scritta del Venditore, i prezzi sono da intendersi ex-works INCOTERMS 2020, e quindi al netto dei costi di trasporto, e non comprendono IVA o altre tasse e oneri, che si intendono ad esclusivo carico del Cliente. Le fatture emesse a fronte delle vendite sono esigibili immediatamente.
4 PAGAMENTI
Se non diversamente previsto nell’offerta scritta del Venditore, il pagamento deve avvenire per l’intero in anticipo rispetto alla consegna, e quindi il pagamento è dovuto alla emissione della fattura che segue il perfezionamento del contratto. Il soddisfo, salvo diverso accordo, avviene tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dal venditore. In caso di clausola che preveda il pagamento di somme in più rate, il mancato versamento o ritardato versamento di quanto dovuto in relazione ad una sola rata comporterà la decadenza dalla rateizzazione in favore del cliente acquirente, che sarà tenuto a corrispondere immediatamente l’intera somma dovuta ad ICS Technologies S.r.l. in relazione al contratto. In caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, si applicano gli interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali come previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2002, nello specifico all’art. 5, che recepisce la direttiva europea 2000/35/CE relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”
5 CONSEGNA
La consegna dei beni è soggetta ai termini commerciali internazionali INCOTERMS 2020 della Camera di Commercio Internazionale (ICC), che sono in vigore alla data di spedizione in questione. A meno che un diverso termine di consegna INCOTERMS e una diversa destinazione siano specificati nell’offerta o contratto di vendita, le consegne devono essere considerate FCA INCOTERMS 2020, con le relative operazioni doganali di export a carico del Cliente. La consegna del bene si perfeziona con la collocazione dell’oggetto di vendita sul mezzo del trasportatore. Il termine di consegna è considerato rispettato a condizione che, prima della sua scadenza, al Cliente sia stato comunicato che i beni oggetto della fornitura sono pronti per la spedizione. Nel caso in cui la spedizione venga ritardata su richiesta del Cliente, dopo la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione, i costi sostenuti per lo stoccaggio saranno a carico del Cliente. Nel caso di stoccaggio e conservazione dei beni presso ICS Technologies S.r.l., Il Cliente riconoscerà a ICS Technologies S.r.l. il 5% del valore della fattura inerente ai beni stoccati per il primo mese di stoccaggio, se non diversamente concordato per iscritto, per i successivi mesi sarà riconosciuto il 15% del valore della fattura inerente i beni stoccati, salvo maggior danno. Sette
(7) giorni di ritardo di spedizione vengono considerati come un (1) mese.
Modifiche circa l’indirizzo di consegna, concesse per i soli materiali non soggetti a licenza di esportazione, dovranno essere comunicate tempestivamente e comunque non oltre sessanta (60) giorni prima la data di consegna prevista, pena la loro inaccoglibilità.
6 RITARDATA CONSEGNA PER CAUSE NON DOVUTE A ICS TECHNOLOGIES SRL
ICS Technologies S.r.l. non sarà responsabile per i ritardi di consegna causati da propri fornitori. In tale circostanza il cliente si rivolgerà direttamente al fornitore di Ics per ottenere il risarcimento del danno. ICS Technologies S.r.l. fornirà ogni elemento di conoscenza utile al cliente per tutelare i propri diritti.
7 CONTENUTO DELLA GARANZIA E NOTIFICA DEI DIFETTI
Qualora il Cliente scopra un difetto della merce, la denuncia del difetto deve essere inoltrata dal Cliente a ICS Technologies S.r.l. per iscritto e immediatamente, o al più tardi entro otto giorni dalla scoperta, insieme alla documentazione necessaria ed a spiegazioni dettagliate. In presenza di difetti accertati ICS Technologies S.r.l. deciderà a propria discrezione se effettuare la riparazione del bene, se sostituirlo o se fornire una parte di ricambio. Dalla garanzia sono escluse le spese di trasporto per la restituzione ad ICS Technologies S.r.l. del bene che deve essere riparato o sostituito. Tali spese sono comunque a carico del cliente. In merito alle richieste di risarcimento da parte del Cliente per le spese sostenute, sono esclusi gli oneri aggiuntivi dovuti a causa del trasferimento del bene difettoso in una posizione diversa dalla sede di destinazione stabilita dal contratto. I diritti di garanzia sono esclusi se i difetti sono imputabili al Cliente a seguito di (casi esemplificativi e non esaustivi):
- condizioni di utilizzo diverse dalla destinazione d’uso del bene;
- manutenzione ed installazione erronea se non effettuata dal Venditore o suoi incaricati autorizzati;
- uso improprio o improprio trattamento; manomissione o negligenza;
- uso eccessivo o usura naturale;
- riparazione non corretta o effettuata da personale non autorizzato.
8 RISERVATEZZA
Il Cliente si impegna a non comunicare a terze informazioni riservate ricevute dal Venditore in relazione contratto di vendita. Il Cliente utilizzerà tali informazioni esclusivamente per adempiere agli obblighi e agli impegni assunti, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge o approvato per iscritto dal Venditore.
9 RESPONSABILITA’ PER DANNI
Salvo quanto disposto dall’articolo 1229 del c.c. in caso di dolo o colpa grave, ICS Technologies S.r.l. non sarà responsabile per i danni occorsi al Cliente derivanti dall’esecuzione del contratto.
10 ESPORTAZIONE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UEESPORTAZIONE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UE
10.1
Il Cliente dichiara, garantisce e si obbliga a che i Beni/Prodotti/Servizi forniti da ICS Technologies S.r.l. non saranno venduti, forniti, o esportati, direttamente o indirettamente (anche per mezzo di rappresentanti, agenti, distributori o terzi) né altrimenti trasferiti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Federazione Russa e/o in Bielorussia e/o riesportati per essere utilizzati nella Federazione Russa e/o in Bielorussia, o trasferiti per un uso finale previsto nel territorio della Federazione Russa e/o in Bielorussia
10.2
Il Cliente si impegna a garantire l’inserimento di una disposizione analoga a quella del precedente Articolo 10.1 in tutti i suoi contratti con i terzi aventi per oggetto i Beni/Prodotti/Servizi e si impegna a comunicare tempestivamente a ICS Technologies S.r.l. ogni contratto in questione, nonché tutte le violazioni dei patti, delle dichiarazioni e delle garanzie che precedono.
Il Cliente dovrà inoltre predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare eventuali comportamenti di terzi a valle della catena commerciale, anche da parte di eventuali rivenditori, che vanifichino le finalità di cui all’Articolo 10.1 che precede.
10.3
Il Cliente riconosce e dà atto che ICS Technologies S.r.l. ha l’obbligo di notificare alle autorità italiane qualsiasi violazione dei suddetti patti, dichiarazioni e garanzie. Entro 10 giorni dalla relativa10.1
Il Cliente dichiara, garantisce e si obbliga a che i Beni/Prodotti/Servizi forniti da ICS Technologies S.r.l. non saranno venduti, forniti, o esportati, direttamente o indirettamente (anche per mezzo di rappresentanti, agenti, distributori o terzi) né altrimenti trasferiti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Federazione Russa e/o in Bielorussia e/o riesportati per essere utilizzati nella Federazione Russa e/o in Bielorussia, o trasferiti per un uso finale previsto nel territorio della Federazione Russa e/o in Bielorussia.
10.4
In caso di violazione, in ogni momento, di uno qualsiasi dei summenzionati patti, dichiarazioni e garanzie da parte del Cliente, ICS Technologies S.r.l..avrà il diritto di risolvere tutti i contratti stipulati tra ICS Technologies S.r.l. e il Cliente ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile mediante comunicazione scritta, salvo e impregiudicato il suo diritto di: (i) ricevere immediatamente l’intero corrispettivo convenuto, indipendentemente da eventuali clausole contrattuali di ritardato pagamento; (ii) richiedere il risarcimento dei danni in conseguenza della violazione; (iii) intraprendere ogni azione e rimedio a propria tutela.
10.5
Il Cliente terrà manlevata e indenne ICS Technologies S.r.l. da qualsiasi responsabilità, perdita, danno (compresi i danni alla reputazione) o costo (comprese le spese legali) che ICS Technologies S.r.l. debba sostenere in conseguenza di tale violazione.
11 EXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALIEXPORT CONTROL E SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
11.1
Il Cliente è consapevole del fatto che l’esportazione dei Beni/Prodotti/Servizi di ICS Technologies S.r.l. al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea e/o verso certi soggetti/certe destinazioni potrebbe essere soggetta a controllo da parte delle competenti autorità e si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie al rispetto della normativa vigente europea e statunitense in materia di controllo delle esportazioni e sanzioni economiche internazionali.
11.2
Il Cliente si impegna inoltre a fornire a ICS Technologies S.r.l., in qualsiasi forma, tutta la documentazione necessaria per consentire a ICS Technologies S.r.l. di: (i) effettuare qualsiasi attività di due diligence (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi modulo richiesto ai fini di due diligence) e (ii) richiedere le autorizzazioni e/o i permessi necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi dichiarazione dell’utilizzatore finale) per adempiere agli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti italiani, unionali, britannici e/o statunitensi in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni economiche internazionali. Fatto salvo ogni altro rimedio a disposizione di ICS Technologies S.r.l., il Cliente terrà manlevata e indenne ICS Technologies S.r.l. da qualsiasi responsabilità, danno o conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato adempimento degli obblighi di cui al presente 11.2.
11.3
Nel caso in cui i Beni/Prodotti/Servizi di ICS Technologies S.r.l. oggetto di una transazione fossero esportati o ri-esportati dal Cliente, quest’ultimo si impegna a esportarli o ri-esportarli a clienti che non siano assoggettati a misure restrittive soggettive dell’Unione europea, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del Regno Unito e/o dagli Stati Uniti d’America e che non siano posseduti o controllati da persone o entità figuranti in tali elenchi (di seguito “Parte Interdetta”).
11.4
Il Cliente s’impegna a garantire che gli eventuali contratti di rivendita dei Beni/Prodotti/Servizi acquistati da ICS Technologies S.r.l. contengano limitazioni identiche a quelle contenute nel presente articolo, obbligandosi espressamente nei confronti di ICS Technologies S.r.l. a tenerla manlevata e indenne qualora, a seguito di una violazione del presente obbligo, dovessero derivare a ICS Technologies S.r.l. danni, perdite o conseguenze comunque pregiudizievoli.
11.5
Qualora l’adempimento delle obbligazioni esistenti in capo a ICS Technologies S.r.l. sia impedito o reso eccessivamente oneroso a causa del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi (di seguito “Eventi Esimenti”):
- modifiche nella normativa italiana, europea, britannica o degli Stati Uniti d’America, inclusa l’adozione di misure restrittive o sanzioni economiche internazionali contro Paesi terzi, che abbiano un impatto sulle obbligazioni di ICS Technologies S.r.l.;
- modifiche nella prassi amministrativa o nell’interpretazione giurisprudenziale o amministrativa italiana, europea, britannica o degli Stati Uniti d’America della normativa in vigore in materia di misure restrittive o sanzioni economiche internazionali contro Paesi terzi;
- mancato rilascio, da parte di qualsiasi autorità competente, delle autorizzazioni necessarie per la validità o l’esecuzione della fornitura di Beni/Prodotti/Servizi;
- ogni altro evento ostativo al compimento della vendita alle condizioni originariamente pattuite per effetto di previsioni relative al controllo delle esportazioni o alle sanzioni economiche internazionali imposte dalla Repubblica Italiana, dall’Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d’America, che sia fuori dal controllo di ICS Technologies S.r.l.
in ognuno di questi casi ICS Technologies S.r.l. comunicherà per iscritto l’occorrenza di un Evento Esimente al Cliente e consulterà il Cliente medesimo per individuare in buona fede ogni iniziativa utile o opportuna atta a garantire la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando però inteso che l’esecuzione delle rispettive obbligazioni sarà da intendersi sospesa durante il periodo di consultazione e a far data dalla comunicazione dell’Evento Esimente. Nel caso in cui, a seguito della consultazione, emerga che le obbligazioni di ICS Technologies S.r.l. non possano essere eseguite per intervenuta invalidità o illiceità ai sensi della legge applicabile, la vendita si intenderà risolta senza che al Cliente spetti alcun diritto al risarcimento del danno o ad altro titolo. Nel caso in cui l’adempimento delle obbligazioni esistenti in capo a ICS Technologies
S.r.l. non possa ritenersi illecito o invalido, ma sia divenuto impossibile o eccessivamente oneroso, l’ordine di acquisto resterà sospeso, a far data dalla comunicazione dell’Evento Esimente, fino a che l’Evento Esimente non sarà cessato, nel qual caso ICS Technologies S.r.l. e il Cliente si impegnano a ridurre al massimo, per quanto ragionevolmente possibile, le conseguenze negative di tale sospensione.
12 FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
In deroga alle norme del Codice di Procedura Civile che stabiliscono il giudice competente, in caso di controversia a qualunque titolo circa la validità del contratto, la sua interpretazione, l’esecuzione delle obbligazioni che ne derivano, le parti riconoscono quale foro competente in via esclusiva quello di Fermo.